Art. 1
Il giorno 04 del mese di luglio 2006, ai sensi della legge n.266/1991 e della legge regionale n.22/1993 , e costituita l'Associazione di volontariato:
“A.S.A.U.P”, “Associazione Studenti Albanesi dell’Universita di Pavia ”,
con sede legale inPavia, Via Ponte Vecchio 23 .
Art. 2
L'associazione senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti persegue esclusivamente finalita di carattere sociale e di solidarieta, culturale, sportivo ed ambientale, senza alcun obiettivo di carattere politico o religioso. Al volontario possone essere rimborsate solo le spese effettive.
Art. 3
A.S.A.U.P e un’organizzazione studentesca che ha come obiettivi:
- Sostenere gli interessi e promuovere gli studenti che studiano a Pavia.
- Aiutare gli studenti che intendono studiare a Pavia tramite informazioni riguardo agli orientamenti e altre attivita economiche e questioni utili ai fini del conseguimento degli studi a Pavia.
- L'orientamento ed il sostegno degli studenti a Pavia per quanto riguarda l’allogio conlaborando con le residenze universitarie e le agenzie immobiliari.
- Incentivare e promuovere la conoscenza e la diffuzione della cultura albanese cercando ri rafforzare l’amicizia e le buone relazioni interumane tra il popolo albanese e quello italiano.
- L’organizzazione di attivita di carattere culturale artistiche e sportive per favorire l’amicizia e rafforzare i legami tra gli studenti albanesi, italiani e di altre nazionalita.
- L’appoggio degli studenti albanesi che intendono tornare in Albania doppo il termine del percorso di studi.
Art. 4
Per gli obbietivi summenzionati l'Associazione potra:
Organizzare incontri, dibattiti,ricerche e altre attivita che aiutano il ragiungimento dei scopi del Associazione
Diffusione di testi e pubblicazioni periodiche di caratere artisticho-culturale ed ambientale.
Art. 5
Soci
Possono essere soci tutti gli studenti albanesi che studiano all’Universita di Pavia senza limiti di eta oppure vincoli di qualsiasi natura.
Tutti gli studenti albanesi non universitari che studiano nelle scuole superiori di Pavia possono essere collaboratori e attivisti dell’associazione.
Possono essere soci onorari tutte le persone fisiche oppure giridiche che sostengono gli scopi dell’associazione e sono interesate alle iniziative della stessa.
I collaboratori e i soci onorari non hanno diritto di voto.
I soci laureati hanno diritto di voto ma non hanno diritto di candidarsi
Art. 6
Cause di revoca del socio:
- Rinuncia del socio
- Con delibera del Consiglio d'Amministrazioni, per uno dei seguenti motivi:
- opera nel proprio interesse, in conflitto con gli interessi dell'Associazione
- commette azioni illecite
- Il socio non porta a termine i compiti a lui assegnati dal Consiglio Direttivo
- Estinzione dell'Associazione.
I soci esclusi hanno diritto di ricorso presso il Consiglio Direttivo. La domanda di ricorso sara discussa durante una delle riunioni ordinaria del Consiglio Direttivo.
Art. 7
Patrimonio
Il patrimonio e indivisibile e cosi composto:
- Proprieta mobiliari ed immobiliari dell'Associazione
- Contributi dei soci, privati citadini e di organizzazioni private o pubbliche
Art. 8
Avanzi di Gestione
All’associazione e vietatto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stesa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizazioni non lucrative di uttilita sociale (ONLUS) che per legge, statutto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L’associazione a l’obligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita istituzionali e di quelle ad esse direttamente conesse.
Art. 9
Bilancio
Gli esercizi dell’associazione di volontariato chiudono il 31 diciembre di ogni anno. Per ogni esercizio e previsto un bilancio preventivo e un consuntivo. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo e convocato per la predisposizione del bilacio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Durante gli ultimi due mesi di ciscun anno, il Consiglio Direttivo e convonato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Art. 10
Organi dell’Associazione sono:
Assemblea dei Soci
Consiglio Diretivo
Art. 11
Assamblea
Assamblea e composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della cuota associativa. L'Assemblea ordinaria si tiene almeno 2 (due) volte l'anno. I soci devono essere avvisati almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione tramite volantini o altri mezzi di comunicazione.
Art. 12
Consiglio Diretivo
Fanno parte del Consiglio 7 (sete) membri dell'Assemblea. Vengono eleti ogni un anno come previsto nell Art. 13.
Il Consiglio Direttivo si costituisce con la presenza di almeno 5 (cinque) membri e prende le decisioni con maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e svolge le seguenti mansioni:
- e rappresentante legale (come organo colegiale) dell'Associazione davanti alla legge e a terzi.
- stabilisce i compiti degli membri stessi, secondo le attivita in programma.
- compila, gestisce ed approva i progetti, il budget ed il programma da seguire per la loro esecuzione
- convoca l'Assemblea e annuncia le elezioni
- stabilisce la quota annuale d'iscrizione
- Organizza le elezioni
- decide l'esclusione dei soci che agiscono contrariamente a quanto stabilito da questo statuto o che non portano a termine in modo corretto i compiti ad essi assegnati.
I membri del Consiglio Direttivo vengono esclusi se assenti piu di 3 mesi.
Art. 13
Le elezioni vengono svolti una volta all anno. La data delle elezioni viene anunciata un mese prima.
Il comitato elettorale viene composto da minimo 3 membri.
Si puo votare per 5 candidati
Art.14
Modifiche dello Statuto.
Si possono eseguire modifiche allo statuto con richiesta dell' almeno 1/5 dei soci semplici di almeno 2 membri dell Consiglio Direttivo durante l'Assemblea ordinaria o straordinaria. Per discutere le modifiche occorre la presenza di almeno 1/2 dei soci semplici. La delibera viene presa con il voto affermativo di 3/4 dei partecipanti.
Art. 15
Scioglimento dell'Associazione.
La decisione per lo scioglimento viene presa tramite votazione con l'approvazione di almeno 3/4 dei partecipanti all'Assemblea.
Art. 16
Il capitale dell'Associazione dopo lo scioglimento sara devoluto ad un'associazione simile ad ASAUP. sia per il suo carattere social- culturale, sportivo ed ambientale, sia per gli obiettivi posti. La delibera per la devoluzione del capitale viene presa con l'approvazione dei 2/3 del Consiglio Direttivo. Il passaggio di proprieta viene fatto da due liquidatori scelti con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 17
Questo statuto, cosi come l'atto costitutivo, e atto fondamentale dell'Associazione. Lo statuto si considera approvato con il voto positivo di 2/3 dei membri del Assemblea. Quanto non previsto da questo statuto deve essere previsto dal Regolamento in concordanza con la legge italiana. |